WHISTLEBLOWING - AT International SRL - Vetreria - Produzione Vetro per l'Arredamento
Meta Description In Italian AT International SRL, 13.000 mq di innovazione e tecnologie all’avanguardia è una vetreria, produttrice di vetro per l'arredamento, per l'illuminazione, per gli elettrodomestici, per il contract e per il navale, da sempre attenta ad interpretare e a soddisfare le esigenze del cliente, rispondere con soluzioni creative alle nuove esigenze del mercato dell’arredamento sia per quanto riguarda le necessità stilistiche legate alle tendenze del design, che per gli aspetti funzionali, le prestazioni tecniche e le esigenze di servizio , sempre più determinanti nella scelta dei materiali all’avanguardia nello stile e nella sicurezza, nei tempi e nei modi che il mercato richiede. Meta Description in English AT International SRL, 13.000 square meters of innovation and cutting-edge technology is a glassworks, manufacturer of glass for furniture, lighting, appliances, contract and naval, always attentive to interpret and meet the needs of the customer, respond with creative solutions to the new needs of the furniture market both in terms of stylistic needs related to design trends, and functional aspects, technical performance and service needs , increasingly decisive in the choice of materials at the forefront of style and safety, in the time and manner that the market requires.
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WHISTLEBLOWING

AT International S.r.l. si impegna a operare in modo etico e responsabile e richiede al proprio personale e ai propri collaboratori – come l’organo amministrativo, i dirigenti, gli organi di controllo, i manager, i dipendenti e altri collaboratori – nonché ai suoi soci in affari di operare di conseguenza e nel rispetto di:

  • Leggi e regolamenti applicabili;
  • Provvedimenti delle Autorità;
  • D. Lgs. n. 231/2001 e procedure aziendali.

COSA SEGNALARE

 

AT International S.r.l. incoraggia i propri stakeholders a segnalare qualsiasi violazione o sospetta violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, pubblico o privato.

A tal fine, AT International S.r.l. ha implementato regole specifiche e un processo di whistleblowing, per fornire ai potenziali soggetti segnalanti dei canali sicuri che garantiscano la riservatezza della loro identità e delle informazioni contenute nella segnalazione e la protezione da eventuali ritorsioni e discriminazioni.


COME SEGNALARE

 

  1. Tramite piattaforma

AT International S.r.l. ha messo a disposizione una piattaforma informatica dedicata, gestita da una terza parte specializzata, al fine di garantire l’efficacia e la riservatezza del processo di segnalazione, nonché di consentire l’accesso alla stessa da parte di tutti coloro che desiderano effettuare una segnalazione. La piattaforma è accessibile sia dal sito www.atvetro.it sia dall’intranet aziendale.

Sebbene le segnalazioni anonime siano accettate, AT International S.r.l. incoraggia i segnalanti a preferire quelle nominative, a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini.

  1. Altri canali di comunicazione interna

Le segnalazioni rientranti nella disciplina del whistleblowing possono essere effettuate anche tramite Posta ordinaria, all’indirizzo: Avv. Enrico Bevilacqua, Piazzale Ellero dei Mille n. 6, 33170 Pordenone (c.a. Gestore del canale di segnalazione interna whistleblowing di AT International S.r.l.), avendo cura di adottare gli accorgimenti previsti dalla Procedura di gestione delle segnalazioni, al fine di garantire la riservatezza richiesta dal D. Lgs. n. 24/2023 e la protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore del canale di segnalazione interna.

Qualora attraverso i suddetti canali, i soggetti segnalanti dovessero richiedere un incontro diretto, il Gestore del canale di segnalazione interna si renderà disponibile per raccogliere la segnalazione.


Formalità

 

N.B. È onere del segnalante specificare, all’interno della segnalazione, se voglia mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

In assenza di tale indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come una segnalazione ordinaria, non rientrante nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023, con conseguente inapplicabilità delle relative garanzie e tutele.

Tale specificazione consente, inoltre, laddove la segnalazione venga erroneamente inviata ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest’ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge.


COSA FA AT INTERNATIONAL DOPO AVER RICEVUTO LA SEGNALAZIONE?

 

Il processo di Whistleblowing si articola nelle seguenti fasi:

  • Ricezione delle segnalazioni;
  • Valutazione preliminare;
  • Indagine;
  • Chiusura delle segnalazioni.

Il Gestore del canale di segnalazione interna rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa e da avvio all’istruttoria, eseguendo gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati. I risultati dell’indagine vengono sottoposti alla/e funzione/i competente/i per tematica, per la definizione degli eventuali provvedimenti necessari.


COSA NON SEGNALARE

 

Non saranno trattate le segnalazioni diverse da quelle sopra descritte, in particolare quelle riferite a richieste e reclami di natura commerciale. In caso di segnalazioni infondate, fatte in malafede o con grave negligenza, il AT International S.r.l. si riserva di agire in difesa dei propri interessi o dei soggetti danneggiati.


GARANZIE E TUTELE

 

Il Gestore del canale di segnalazione interna, nonché tutto il personale di AT International S.r.l. che, a vario titolo, dovesse essere coinvolto nella gestione delle segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull’esistenza e sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nonché sull’identità dei soggetti segnalanti (ove comunicati), dei facilitatori (se presenti), dei soggetti segnalati e/o, comunque, di tutti i soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione.

AT International S.r.l., inoltre, vieta e sanziona ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati) in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023, a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.


COMUNICAZIONE DELLE RITORSIONI

 

In ogni caso, i soggetti che abbiano subito o ritengano di aver subito una ritorsione quale conseguenza di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, possono comunicare tali ritorsioni ad ANAC.

In particolare, possono effettuare tale comunicazione all’indirizzo di ANAC i seguenti soggetti, qualora ritengano di aver subito una ritorsione a causa di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica: i segnalanti, i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro (anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante), denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Nell’effettuare la comunicazione della ritorsione è necessario dare atto della consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione. Quindi il segnalante deve fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

In tali casi, ricevuta la comunicazione, ANAC effettua gli accertamenti che la legge le attribuisce e, qualora accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Maggiori informazioni in merito al canale esterno di segnalazione predisposto da ANAC sono disponibili sul sito internet dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).


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PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

WHISTLEBLOWING

di

AT INTERNATIONAL S.r.l.

 


  1. PREMESSA

Con l’adozione del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, il legislatore ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. “Direttiva Whistleblowing”) riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell’Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L’obiettivo della Direttiva è quello di creare un sistema di regole per quanto possibile uniformi a livello europeo, finalizzate a garantire la tutela dei soggetti segnalanti (i cc.dd. “whistleblowers”), in una prospettiva di tutela della libertà di manifestazione del pensiero dei segnalanti e di rafforzamento della legalità e della trasparenza nell’esercizio dell’attività d’impresa, in funzione di prevenzione dei reati.

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in vigore dal 15 luglio 2023, ha abrogato e modificato la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo – valido sia per il settore pubblico che per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite che violino non solo disposizioni europee, ma anche nazionali, purché tali segnalazioni si basino su fondati motivi e abbiano ad oggetto condotte potenzialmente lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente.

Oggi, dunque, la disciplina del Whistleblowing – precedentemente dettata, ai soli fini della responsabilità amministrativa degli enti, dall’art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. n. 231/2001 – ha acquisito un ambito di applicazione soggettivo (oltre che oggettivo) ben più ampio rispetto al passato.

In particolare, nel settore privato, sono destinatari della nuova disciplina anche le Società che, pur non essendo dotate di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Pertanto, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, AT INTERNATIONAL S.r.l. ha istituito un proprio canale interno di gestione delle segnalazioni rilevanti ai sensi di detta normativa.


  1.  FINALITÀ

    La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento, nonché le modalità di gestione dell’istruttoria, delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, nel rispetto della normativa vigente applicabile al soggetto e all’oggetto della segnalazione nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali.

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE


La presente procedura si applica a tutti i soci, i componenti dell’Organo Amministrativo, i componenti del Collegio Sindacale e i dipendenti di AT INTERNATIONAL S.r.l., nonché a tutti coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per AT INTERNATIONAL S.r.l. e siano sotto il controllo e la direzione della società (es. stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto), oltre che a coloro i quali, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per AT INTERNATIONAL S.r.l. o con AT INTERNATIONAL S.r.l. (es. professionisti, consulenti, agenti, fornitori, partner commerciali, clienti, ecc.).

La presente procedura si applica, altresì, a tutti i soggetti che esercitino la propria attività lavorativa in un ente pubblico o privato e che siano stati (o ritengano, in buona fede, di essere stati) testimoni di un illecito o di un’irregolarità riferibile al personale di AT INTERNATIONAL S.r.l..

Tale elenco include, oltre ai lavoratori dipendenti, anche i lavoratori autonomi, coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con la Società, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari, i tirocinanti, anche non retribuiti, oltre ai soci e alle persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche solo in via di fatto.

La presente Procedura si applica, infine, alle persone il cui rapporto di lavoro è terminato, se la segnalazione riguarda episodi accaduti in corso di rapporto, e ai candidati in vista di un’assunzione, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale e che potrebbero subire ritorsioni (quali, ad esempio, referenze di lavoro negative o boicottaggio).

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati personali e delle informazioni raccolte è effettuato da AT INTERNATIONAL S.r.l., nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusa la normativa in materia di protezione dei dati personali e, in specie, il Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione di dati personali) e il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

  1. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Tramite il canale di Whistleblowing descritto dalla presente procedura, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, possono essere segnalate le violazioni o sospette violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, pubblico o privato.

Più nel dettaglio, possono formare oggetto di una segnalazione:

  1. la violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. Si tratta delle violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  2. le violazioni di disposizioni europee che consistono in:
  3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
  4. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  • atti e comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell’Unione nei settori richiamati dall’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3), 4) e 5), del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
  1. violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:
    1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Oggetto di segnalazione, inoltre, possono essere – sempre con il limite delle materie sopra indicate – sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse ma che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, nonché, ulteriormente, le condotte che dovessero essere rivolte ad occultare le violazioni.

Non saranno trattate le segnalazioni:

  • diverse dalle fattispecie sopra descritte e, in particolare, quelle legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante e/o quelle riferite a richieste, reclami o lamentele di natura commerciale.
  • aventi ad oggetto notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”).

  1. MODALITÀ OPERATIVE

Il processo si articola nelle seguenti fasi: invio delle segnalazioni; ricezione delle segnalazioni; valutazione preliminare; istruttoria; chiusura delle segnalazioni.

  1. A) Invio delle segnalazioni

AT INTERNATIONAL S.r.l., al fine di garantire l’effettività del processo di segnalazione e fornire ampio ed indiscriminato accesso a tutti coloro che vogliono effettuare una segnalazione, ha messo a disposizione una pluralità di canali di comunicazione tra loro alternativi e, precisamente:

  1. Piattaforma informatica (gestita da MYGO S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Crati n. 20, Codice Fiscale e Partita Iva 14356531005 (tel. 0645214912) accessibile dal sito internet atvetro.it, la quale consente di effettuare la propria segnalazione tanto in forma scritta quanto in forma orale, attraverso un sistema di messaggistica vocale.

Qualora il segnalante decida di effettuare la segnalazione tramite la piattaforma informatica si rende noto che:

  • nella pagina principale della piattaforma il segnalante può:
    1. avviare la procedura per la creazione di una nuova segnalazione;
    2. accedere a una segnalazione precedentemente inviata, interloquire con il Gestore del canale di segnalazione interna, ricevere le sue comunicazioni, richieste e riscontri nonché controllare l’avanzamento della segnalazione.

Per queste attività è necessario inserire nell’apposto spazio il codice numerico univoco fornito al segnalante al termine della creazione della segnalazione.

  • nel caso di nuova segnalazione:
  • al segnalante viene proposto un questionario da compilare (i campi obbligatori sono marcati con un asterisco “*”);
  • al termine della compilazione del questionario viene rilasciato un codice numerico univoco che il segnalante è tenuto a copiare e conservare in maniera sicura per poter successivamente accedere alla propria segnalazione in quanto lo stesso costituisce l’unica chiave di accesso alla sua segnalazione.
  • nel caso di accesso ad una segnalazione già esistente, il segnalante può rivedere le informazioni da lui inserite, interloquire con il Gestore del canale di segnalazione interna e inserire eventuali nuove informazioni e/o documenti negli appositi campi.
  1. Posta ordinaria all’indirizzo: Enrico Bevilacqua, Piazzale Ellero dei Mille n. 6, 33170 Pordenone (Italia) (c.a. Gestore del canale di segnalazione interna di AT INTERNATIONAL S.r.l.).

Qualora il segnalante opti per questo secondo canale di comunicazione, al fine di garantire la riservatezza richiesta dal D. Lgs. n. 24/2023 ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore del canale di segnalazione interna, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al Gestore del canale di segnalazione interna. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore.

Qualsiasi sia il canale di comunicazione prescelto dal soggetto segnalante, le segnalazioni saranno ricevute dal Gestore del canale di segnalazione interna di AT INTERNATIONAL S.r.l., Avv. Enrico Bevilacqua, con Studio in Piazzale Ellero dei Mille n. 6, 33170 Pordenone (Italia).

Il monitoraggio sulla funzionalità del canale di comunicazione informatico è garantito da MYGO S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Crati n. 20, Codice Fiscale e Partita Iva 14356531005 (tel. 0645214912, PEC: mygosrl@legalmail.it) che deve essere contattata in caso di eventuali malfunzionamenti.

Nel caso il segnalante utilizzi la piattaforma informatica dedicata per l’invio della segnalazione, il Gestore del canale di segnalazione interna di AT INTERNATIONAL S.r.l. informa sempre il mittente dell’avvenuta presa in carico della segnalazione. Sebbene le segnalazioni anonime siano accettate, AT INTERNATIONAL S.r.l. incoraggia i segnalanti a preferire quelle nominative, a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini, oltre che di una più efficace garanzia della riservatezza.

Infine, attraverso i canali sopra indicati è possibile, per il segnalante, richiedere anche un incontro diretto; in tali casi, il Gestore del canale di segnalazione interna si renderà disponibile a incontrarlo per raccogliere la segnalazione.

Le garanzie e le misure di protezione a tutela del segnalante sono indicate nel successivo paragrafo 7, cui si rimanda.

Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali previsti. Il personale di AT INTERNATIONAL S.r.l. che dovesse ricevere una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti – laddove il segnalante abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa – considera la segnalazione come una “segnalazione whistleblowing” e la trasmette senza indugio (al più tardi, entro il settimo giorno dal suo ricevimento), in originale e con eventuali allegati, al Gestore del canale di segnalazione interna nel rispetto dei criteri della massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l’efficacia delle successive attività di accertamento.

Contenuto delle segnalazioni. Il segnalante effettua le segnalazioni fornendo le informazioni di cui dispone basate su fondati motivi e notizie veritiere e circostanziate. Le successive fasi, di verifica preliminare e accertamento, sono agevolate dalla ricezione di segnalazioni dal contenuto preciso e dettagliato, quali a titolo esemplificativo:

  • circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • descrizione del fatto;
  • generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
  • indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • indicazione o, se in possesso, messa a disposizione di eventuali documenti a sostegno della segnalazione;
  • nei casi in cui la segnalazione non sia anonima, elementi identificativi del segnalante (es. generalità e dati di contatto).

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. “voci di corridoio”).

In caso di segnalazioni infondate, effettuate in malafede o con grave negligenza, AT INTERNATIONAL S.r.l. si riserva il diritto di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

  1. B) Ricezione delle segnalazioni e valutazione preliminare

Il Gestore del canale di segnalazione interna analizza tempestivamente le segnalazioni pervenute e rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa.

Successivamente, in base al contenuto della segnalazione:

  1. qualora la segnalazione abbia contenuto preciso, circostanziato e verificabile, e faccia riferimento a fatti rilevanti ai sensi della normativa sul Whistleblowing, avvia la relativa istruttoria (ai sensi della successiva lettera C) potendosi avvalere del supporto delle funzioni aziendali competenti e/o di consulenti esterni, a seconda della natura e del contenuto della segnalazione;
  2. qualora la segnalazione abbia contenuto non circostanziato e/o non verificabile:
  • se il segnalante non fosse raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni, archivia la segnalazione;
  • quando, viceversa, il segnalante sia raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni, domanda a quest’ultimo le informazioni aggiuntive e/o le precisazioni necessarie e, una volta ottenute tali informazioni ed appurato che la segnalazione faccia riferimento a fatti rilevanti ai sensi della normativa sul Whistleblowing, avvia la relativa istruttoria (ai sensi della successiva lettera C).
  • qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti che – seppur riguardanti AT INTERNATIONAL S.r.l. – non rientrano nell’ambito di applicazione del presente documento (c.d. “segnalazioni non inerenti”, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, reclami di natura commerciale, proposte commerciali, attività di marketing), provvede a trasmetterla alla funzione aziendale competente a conoscere della tematica, la quale fornirà tutti i chiarimenti e/o il supporto necessario e, all’esito della propria attività, fornirà un aggiornamento al Gestore del canale di segnalazione interna di AT INTERNATIONAL S.r.l. circa i risultati delle proprie attività;
  1. qualora sui fatti segnalati sia nota l’esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità (es. autorità giudiziarie e/o organi amministrativi) si astiene dal trattare l’istruttoria;
  2. qualora la segnalazione sia relativa a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati, senza che la nuova segnalazione abbia aggiunto o consenta di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto (c.d. “segnalazioni superate”), archivia la segnalazione.

Fermo restando quanto previsto nel caso di avvio dell’istruttoria, il Gestore del canale di segnalazione interna, in tutte le ipotesi di archiviazione della segnalazione, fornisce ugualmente riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, comunicando la propria decisione e motivando le scelte prese.

  1. C) Istruttoria

In tutti i casi in cui la segnalazione abbia – anche a seguito delle richieste e dell’ottenimento delle necessarie integrazioni – un contenuto preciso, circostanziato e verificabile, e faccia riferimento a fatti rilevanti ai sensi della normativa sul Whistleblowing, il Gestore del canale di segnalazione interna avvia la relativa istruttoria, potendosi avvalere del supporto delle funzioni aziendali competenti e/o di consulenti esterni, a seconda della natura e del contenuto della segnalazione. In ogni caso, il coinvolgimento di tali funzioni aziendali competenti e/o di consulenti esterni avviene nel massimo rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di protezione a tutela del segnalante meglio rappresentate al successivo paragrafo 7.

L’obiettivo dell’istruttoria è quello di eseguire gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Il Gestore del canale di segnalazione interna mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, durante tutto il corso dell’istruttoria, può richiedere a quest’ultimo ogni integrazione che ritenga necessaria ai fini dell’accertamento; può inoltre avvalersi – anche tramite i responsabili delle funzioni aziendali competenti o i consulenti esterni che supportano l’attività istruttoria – di tutti i mezzi istruttori che ritiene opportuni e proporzionati alla natura e alla gravità dei fatti segnalati, avendo cura di non rivelare mai l’identità della persona segnalante né qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità (salvo in caso in cui il segnalante abbia prestato espressamente il proprio consenso alla rivelazione a terzi della propria identità).

  1. D) Chiusura delle segnalazioni

Entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore del canale di segnalazione interna fornisce riscontro al whistleblower, comunicandogli l’esito della propria segnalazione.

Tale “riscontro” può consistere nella comunicazione dell’archiviazione, nell’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un’autorità competente per ulteriori indagini.

Si precisa, tuttavia, che il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, potendo avere ad oggetto le informazioni relative alle attività sopra descritte che AT INTERNATIONAL S.r.l. intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell’istruttoria. In tal caso, gli esiti verranno comunque comunicati alla persona segnalante, una volta che il Gestore del canale di segnalazione interna abbia terminato l’istruttoria.

In esito alla fase di istruttoria, il Gestore del canale di segnalazione interna:

  • qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato, demanda la definizione degli eventuali provvedimenti necessari alla/e funzione/i competente/i per tematica, nel rispetto dell’articolazione dei poteri e delle responsabilità e del sistema di procure in vigore;
  • qualora nel corso dell’accertamento (a prescindere dall’esito) dovessero emergere aree di debolezza e/o punti di miglioramento degli assetti organizzativi interni alla società, potrà richiedere l’attuazione delle necessarie azioni di miglioramento.

Il Gestore del canale di segnalazione interna procede alla chiusura della segnalazione, classificandola come “Fondata” o “Non fondata” e “Con azioni” o “Senza azioni”, siano esse di miglioramento degli assetti organizzativi e dei controlli interni o di altro tipo (es. adozione, da parte della società, di sanzioni disciplinari e/o denuncia all’Autorità Giudiziaria).

Infine, si procede ad attivare i flussi di comunicazione tra il Gestore del canale di segnalazione interna, l’Organo Amministrativo e di Controllo e gli altri attori del sistema di controllo interno, affinché adottino le iniziative che ritengono opportune ai fini della prevenzione.

  1. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Gestore del canale di segnalazione interna garantisce la conservazione della documentazione originale relativa alle segnalazioni, nonché delle carte di lavoro relative all’istruttoria e agli eventuali audit riferiti alla segnalazione, in appositi archivi informatici con i più elevati standard di sicurezza e riservatezza in coerenza con le disposizioni normative vigenti.

I dati personali dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella segnalazione e nelle conseguenti attività di indagine (i.e. segnalante, segnalato e soggetti terzi), sono trattati e conservati nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

In ogni caso, se i fatti oggetto di segnalazione non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di Whistleblowing e/o non sono accertabili, i dati personali eventualmente contenuti all’interno della segnalazione saranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Allo stesso modo, se la segnalazione risulta infondata e nessuna azione giudiziaria o disciplinare viene avviata da parte della società, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni dal termine del processo di indagine.

Le segnalazioni – depurate da tutti i dati personali dei soggetti coinvolti, nei casi sopra descritti, ovvero complete dei dati personali dei soggetti coinvolti, negli altri casi – nonché la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

  1. GARANZIE E TUTELE

Le garanzie e tutele descritte nei successivi paragrafi a), b), c) e d), si applicano non soltanto quando il contratto di lavoro, di collaborazione o il diverso rapporto intercorrente tra la Società ed il soggetto segnalante sia in corso di esecuzione al momento della segnalazione ma anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga:

  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

È onere del segnalante specificare, all’interno della segnalazione, se voglia mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

In assenza di tale indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come una segnalazione ordinaria, non rientrante nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023, con conseguente inapplicabilità delle relative garanzie e tutele.

Tale specificazione consente, inoltre, laddove la segnalazione venga erroneamente inviata ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest’ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge.

  1. a) Garanzia di riservatezza

Il Gestore del canale di segnalazione interna, nonché tutto il personale di AT INTERNATIONAL S.r.l. che, a vario titolo, dovesse essere coinvolto nella gestione delle segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull’esistenza e sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nonché sull’identità dei soggetti segnalanti (ove comunicati), dei facilitatori (se presenti), dei soggetti segnalati e/o, comunque, di tutti i soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione.

Ogni comunicazione relativa all’esistenza e al contenuto della segnalazione, nonché all’identità dei segnalanti (ove comunicati) e segnalati, deve seguire rigorosamente il criterio del “need to know”. A tal fine, in tutti i casi in cui si renda necessario fornire comunicazioni in merito a una segnalazione, il Gestore del canale di segnalazione interna richiede preventivamente un’esplicita autorizzazione da parte del Titolare del trattamento – AT INTERNATIONAL S.r.l., con sede in Viale Europa n. 20, 33070 Brugnera (PN), P.IVA 01788390936, tel. +39 0434/606511 – il quale annota nell’apposito Registro delle Persone Autorizzate l’elenco delle persone a cui si è reso necessario fornire comunicazioni in merito a ciascuna segnalazione e le informazioni comunicate.

  1. b) Tutela del segnalante

AT INTERNATIONAL S.r.l. ed il Gestore del canale di segnalazione interna garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

Per le segnalazioni trasmesse attraverso la piattaforma informatica di cui al precedente paragrafo 5, lett. A, la riservatezza dell’identità del segnalante (come anche del contenuto della segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

  • la piattaforma è rilasciata da un soggetto specializzato, terzo e indipendente rispetto ad AT INTERNATIONAL S.r.l.;
  • la piattaforma è certificata ISO 27001 e ISO 9001 e garantisce il completo anonimato nell’accesso. Inoltre, il collegamento alla piattaforma non è soggetto a nessun tipo di monitoraggio, anche nel caso in cui l’accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale o tramite link disponibile sul sito web atvetro.it;
  • la piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura avanzata e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati;
  • il segnalante, se lo ritiene, può indicare il proprio nominativo all’interno della sua segnalazione o decidere di rimanere anonimo.

Per le segnalazioni trasmesse attraverso i canali di posta cartacea ed elettronica, la riservatezza della identità del segnalante (come anche del contenuto della segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

  • la corrispondenza cartacea indirizzata al Gestore del canale di segnalazione interna viene a lui consegnata chiusa (così come recapitata dal servizio postale).

In tutti i casi in cui sia stato comunicato il nominativo del segnalante, nella trattazione delle segnalazioni da parte del personale di AT INTERNATIONAL S.r.l. eventualmente coinvolto nella gestione delle segnalazioni, lo stesso nominativo viene separato dal contenuto della segnalazione e sostituito con il codice alfanumerico attribuitogli in fase di prima annotazione nell’apposito Registro.

  1. c) Tutela del segnalante da ritorsioni e discriminazioni

Nel rispetto della legge e delle previsioni del successivo paragrafo 8, AT INTERNATIONAL S.r.l. vieta e sanziona ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati) in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023, a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

In particolare, oltre che nei confronti del soggetto segnalante, AT INTERNATIONAL S.r.l. vieta e sanziona qualsiasi forma di ritorsione o di discriminazione rivolta nei confronti:

  • dei c.d. “facilitatori”, ovverosia di tutte le persone fisiche che, eventualmente, assistano il segnalante nel processo di segnalazione, fornendogli consulenza e sostegno, e che operino all’interno del medesimo contesto lavorativo (es. un collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest’ultimo nel processo di segnalazione);
  • delle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • dei colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • degli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Qualora in particolare il segnalante in buona fede sia un dipendente della Società, il Gestore del canale di segnalazione interna (avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti) monitorerà lo svolgersi della vita lavorativa del dipendente per un periodo di 2 anni dalla data della segnalazione, per provare l’assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla segnalazione stessa. Allorché il segnalante sia un dipendente, lo stesso non potrà essere licenziato, ne potrà subire alcun mutamento di mansione, o essere sospeso, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, salvo che la decisione non sia motivata da ragioni diverse ed ulteriori rispetto alla segnalazione (e ne sia data evidenza al Gestore del canale di segnalazione interna).

Per accedere a tali tutele, tuttavia, è necessario non soltanto che la segnalazione sia stata effettuata in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023, ma anche che la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 24/2023 e che sussista un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione o denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Alle tutele offerte da AT INTERNATIONAL S.r.l. si aggiunge – per i soggetti che abbiano subito o ritengano di aver subito una ritorsione quale conseguenza di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica – la possibilità di comunicare le ritorsioni ad ANAC.

In particolare, possono effettuare tale comunicazione all’indirizzo di ANAC i seguenti soggetti, qualora ritengano di aver subito una ritorsione a causa di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica: i segnalanti, i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro (anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante), denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Nell’effettuare la comunicazione della ritorsione è necessario dare atto della consequenzialità tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione. Quindi il segnalante deve fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

In tali casi, ricevuta la comunicazione, ANAC effettua gli accertamenti che la legge le attribuisce e, qualora accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

  1. d) Tutela del segnalato

AT INTERNATIONAL S.r.l. richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l’onore e la reputazione di ciascuno.

Le garanzie di riservatezza fissate dalla presente Procedura tutelano anche il segnalato.

Il segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi in merito alla violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti a mezzo delle procedure di legge e/o di contratto.

Il segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. A ulteriore tutela del segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

  1. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI

AT INTERNATIONAL S.r.l. ha predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto, da parte dei propri dipendenti, delle regole di condotta e delle prescrizioni previste dalla presente procedura.

In particolare, la Società adotta, qualora ne ricorrano i presupposti, sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che si rendano responsabili di una delle seguenti condotte rilevanti:

  • l’essersi resi responsabili di una o più misure ritorsive previste dall’art. 17 del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 o l’aver suggerito o proposto l’adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower;
  • l’aver ostacolato una segnalazione effettuata ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 o l’aver tentato di ostacolarla;
  • l’essersi resi responsabili di una violazione dell’obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni;
  • il mancato svolgimento dell’attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
  • l’essersi resi responsabili dei reati di calunnia o diffamazione, accertati con sentenza, anche non definitiva, commessi con la denuncia o con la segnalazione effettuata, ovvero l’essersi resi civilmente responsabili, per aver riferito, nelle segnalazioni o denunce effettuate, informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

L’applicazione delle sanzioni in questione è del tutto indipendente dallo svolgimento e dall’esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall’Autorità giudiziaria o amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una qualsiasi fattispecie di reato o di illecito amministrativo.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all’entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La maggiore o minore gravità delle violazioni sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

  • la presenza e l’intensità dell’elemento soggettivo, nella forma del dolo o della colpa;
  • la presenza e il grado di intensità della negligenza, imprudenza, imperizia;
  • l’entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie delle tutele previste dalla presente procedura e dalla normativa in materia di whistleblowing, nonché per la Società;
  • la prevedibilità delle conseguenze;
  • i tempi e i modi della violazione;
  • le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
  • la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni della presente procedura, nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità sia complessivamente (ancorché non sanzionati);
  • l’eventuale commissione di più violazioni con la medesima condotta;
  • il livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile la condotta contestata;
  • l’eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti concorrenti nella violazione della procedura.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

  1. a) Sistema disciplinare per le violazioni inerenti al sistema di segnalazione

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dalla presente procedura costituisce adempimento, da parte dei dipendenti della Società, agli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, c.c., dei quali il contenuto della presente procedura rappresenta parte sostanziale e integrante.

I comportamenti in violazione delle disposizioni della presente procedura tenuti dai dipendenti soggetti al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Società (CCNL Vetro) costituiscono, pertanto, illeciti disciplinari.

La commissione di illeciti disciplinari è sanzionata dalla Società mediante l’applicazione di sanzioni, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile, in particolare allorquando si tratti di comminare una sanzione più grave del richiamo verbale.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori sono, secondo la gravità dell’infrazione, quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

  • richiamo verbale;
  • richiamo scritto;
  • multa di importo non superiore a tre ore di retribuzione;
  • sospensione dallo stipendio e dal lavoro fino a tre giorni;
  • licenziamento per punizione ai sensi dell’ 72 del CCNL Vetro.

La Società rinvia, per la disciplina dei rapporti con i propri dipendenti, al contratto collettivo nazionale di lavoro in essere e di volta in volta applicabile.

I provvedimenti disciplinari saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano, nel pieno rispetto del principio di gradualità e proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione irrogata, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 8 della presente procedura e dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Nel caso di recidiva potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.

Salvo il rilievo di altre particolarità del caso concreto, sarà considerata una notevole aggravante la circostanza che l’infrazione abbia determinato l’applicazione da parte di ANAC alla Società di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa di riferimento.

In particolare, con riferimento alle violazioni del presente sistema di segnalazione si prevede che, a seconda della gravità della violazione, valutata sulla base dei criteri e delle circostanze di cui al presente paragrafo 8:

  • in caso di ritorsioni:
  • il lavoratore diverso dal dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni o del licenziamento per punizione;
  • il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di trenta giorni o del licenziamento per punizione;
  • l’amministratore incorre nel provvedimento della sospensione, con proporzionale perdita degli emolumenti (ove previsti), fino a un massimo di novanta giorni, nella revoca di eventuali deleghe, nella revoca dalla carica;
  • in caso di ostacolo o tentativo di ostacolo alla presentazione di segnalazioni:
  • il lavoratore diverso dal dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni o del licenziamento per punizione;
  • il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di trenta giorni o del licenziamento per punizione;
  • l’amministratore incorre nel provvedimento della sospensione, con proporzionale perdita degli emolumenti (ove previsti), fino a un massimo di novanta giorni, nella revoca di eventuali deleghe, nella revoca dalla carica;
  • in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità dei segnalanti, dei segnalati, delle persone comunque menzionate nella segnalazione e dei facilitatori, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione:
  • il lavoratore diverso dal dirigente incorre nel provvedimento della multa, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
  • il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni o del licenziamento per punizione;
  • l’amministratore incorre nel provvedimento della multa fino a un massimo del 50% dell’emolumento mensile, della sospensione, con proporzionale perdita degli emolumenti (ove previsti), fino a un massimo di trenta giorni, della revoca di eventuali deleghe, della revoca dalla carica.

Inoltre, in tutti i casi di violazione dell’obbligo di riservatezza – salvo il rilievo di altre particolarità del caso concreto – sarà considerata una notevole aggravante la commissione della stessa da parte di un dipendente o un dirigente incaricato quale gestore delle segnalazioni;

  • in caso di mancato svolgimento dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute:
  • il lavoratore diverso dal dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni o del licenziamento per punizione;
  • il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni o del licenziamento per punizione;
  • in caso di segnalazioni, denunce o divulgazioni infondate delle quali sia accertata l’effettuazione con dolo o colpa grave:
  • il lavoratore diverso dal dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni o del licenziamento per punizione;
  • il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per punizione;
  • l’amministratore incorre nel provvedimento della revoca di eventuali deleghe e della revoca dalla carica.

Inoltre, in tutti i casi di segnalazioni, denunce o divulgazioni infondate delle quali sia accertata l’effettuazione con dolo o colpa grave, sarà considerata massima aggravante la determinazione di un danno per la Società.

In tutti i casi appena elencati, inoltre, la Società si riserva di richiedere al responsabile il risarcimento del danno dalla stessa subito a causa della violazione.

La presente procedura (ovvero le parti rilevanti di essa ai fini di cui al presente paragrafo 8) dev’essere affissa permanentemente in luoghi di lavoro accessibili a tutti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può inoltre avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori o di quelle previste dai CCNL.

Riguardo ai soggetti terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti) AT INTERNATIONAL S.r.l. sanzionerà gli eventuali contegni illegittimi facendo uso dei rimedi e delle azioni previste dalla legge, oltre che di quelli previsti dalle clausole contrattuali.

  1. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali nell’ambito delle segnalazioni avverrà nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e il D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, nonché ogni eventuale altra legge e/o regolamento applicabile, ed in conformità con la specifica informativa sulla privacy (“Privacy Policy”) resa agli interessati e pubblicata sulla piattaforma.

In occasione di ogni segnalazione, il segnalato e altri soggetti coinvolti nella segnalazione potrebbero non ricevere immediatamente l’informativa privacy in merito al trattamento dei loro dati, laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.

AT INTERNATIONAL S.r.l., nella gestione delle segnalazioni, opera nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusi, in particolare, i principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento così come previsti nel GDPR. In conformità al principio di minimizzazione, di cui all’art. 5 GDPR, solo i dati personali che risultano adeguati, pertinenti e necessari rispetto alle finalità della presente Procedura possono essere oggetto di trattamento. Pertanto, tutti i dati personali (del segnalante, laddove la segnalazione sia nominativa, del segnalato, del facilitatore e di qualunque altra persona fisica) contenuti nella segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero strettamente necessari ad accertare e verificare la fondatezza o meno della Segnalazione saranno cancellati o resi anonimi.

Gli interessati possono esercitare, per il tramite della Piattaforma, i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR nei casi e secondo i limi previsti dal GDPR stesso. Ad ogni modo, la Società potrà limitare l’esercizio dei diritti degli interessati in ragione di quanto previsto dall’art. 2-undecies del Codice della Privacy o di altre normative applicabili. Gli interessati, inoltre, sono informati della facoltà di esercitare i diritti in questione per il tramite del Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità di cui all’art. 160 del Codice della Privacy.

Laddove sussista il rischio che dall’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, AT INTERNATIONAL S.r.l. si riserva la facoltà di limitare o ritardare l’esercizio di detti diritti, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge

In nessuna circostanza il segnalato e/o soggetti terzi potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull’identità del segnalante, salvo il caso in cui quest’ultimo abbia effettuato una segnalazione che si sia rivelata, in base alle circostanze concrete accertate nel corso dell’istruttoria, oltre che infondata sulla base di elementi oggettivi, effettuata in malafede o con grave negligenza.

  1. ULTERIORI INFORMAZIONI – PROCEDURE, PRESUPPOSTI E CANALI

PER EFFETTUARE LE C.D. “SEGNALAZIONI ESTERNE”

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un servizio che consente di effettuare una segnalazione – riguardante le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società e/o le ulteriori violazioni meglio descritte nel precedente paragrafo 4, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, pubblico o privato – attraverso un canale esterno, che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli previsti (e meglio descritti nel prosieguo) o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

  1. A) Presupposti per la segnalazione esterna

L’accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore. In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione della stessa, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. il canale di segnalazione interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere – sulla base delle circostanze del caso concreto, allegate alla segnalazione, e di informazioni effettivamente acquisibili – che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
  5. B) Canali di segnalazione esterna

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate:

  • in forma scritta, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dall’ANAC;
  • in forma orale, attraverso le linee telefoniche o i sistemi di messaggistica vocale appositamente predisposti dall’ANAC;
  • su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

  1. C) Procedura di segnalazione esterna

L’ANAC, ha istituito un apposito Ufficio per la Vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers (UWHIB), costituito da personale specificamente formato nella gestione e nella trattazione delle segnalazioni.

Inoltre, attraverso il personale specificamente formato dell’UWHIB, fornisce informazioni sull’uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24/2023.

Quando il soggetto segnalante abbia inviato la propria segnalazione esterna mediante i canali di cui alla precedente lettera B, entro sette giorni dalla data della sua acquisizione l’UWHIB da avviso alla persona segnalante dell’avvenuta ricezione della segnalazione, salvo esplicito rifiuto della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui ANAC ritenga che l’avviso possa pregiudicare la tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante.

Il dirigente dell’ufficio UWHIB procede preliminarmente a verificare la sussistenza di almeno una delle condizioni previste dalla precedente lettera A e, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, l’UWHIB archivia la segnalazione poiché improcedibile. Diversamente, l’Ufficio procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta dal dirigente dell’ufficio UWHIB al ricorrere dei seguenti motivi:

  1. manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell’art. 2, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 24/2023;
  2. manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Autorità, ivi inclusa l’assenza dei presupposti per l’effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
  3. manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate;
  4. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
  5. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
  6. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio;
  7. sussistenza di violazioni di lieve entità.

Nei casi di cui alle lett. d) e lett. f), l’UWHIB, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato.

L’UWHIB mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tenendo traccia dell’attività svolta e fornendo informazioni, anche d’ufficio, sullo stato di avanzamento dell’istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

L’UWHIB dà corretto seguito alle segnalazioni ricevute attraverso le seguenti attività:

  1. fuori dai casi di inammissibilità, l’UWHIB trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi del relativo Regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall’Autorità in materia;
  2. qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l’UWHIB archivia la medesima perché inammissibile per manifesta incompetenza dell’ANAC e ne dispone l’immediata trasmissione, con nota a firma del Presidente dell’Autorità, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa;
  3. qualora la segnalazione di illeciti abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell’ambito oggettivo di intervento dell’ANAC, bensì nella competenza di un’altra autorità amministrativa o di un’istituzione, organo o organismo dell’Unione Europea, l’UWHIB ne dispone l’archiviazione perché inammissibile e la trasmissione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo cura di indicare che si tratta di segnalazione whistleblowing e che pertanto devono essere adottate tutte le cautele necessarie in termini di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali.

In ogni caso, l’UWHIB provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

In altri termini, l’UWHIB entro tre/sei mesi comunica al segnalante:

  • l’archiviazione diretta predisposta o che si intende predisporre;
  • la trasmissione all’Autorità competente già effettuata o che si intende effettuare;
  • l’attività già svolta dall’Ufficio di vigilanza competente interno all’Autorità o che quest’ultimo intende svolgere.

Successivamente, laddove nell’arco temporale suddetto l’UWHIB non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso comunica alla persona segnalante l’esito finale della gestione della segnalazione, che può consistere nell’archiviazione diretta, nelle risultanze istruttorie dell’Ufficio di vigilanza competente o nella trasmissione alle Autorità competenti.

  1. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto le violazioni delle norme dell’Unione Europea di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 4 “Oggetto della segnalazione” e quando ricorra una delle seguenti condizioni:

–              il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione attraverso i canali interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;

–              il segnalante ha fondato e ragionevole motivo di ritenere – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti – che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o vi sia il rischio di un danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione venga svelata prontamente e abbia un’ampia risonanza per impedirne gli effetti);

–              il segnalante ha fondato e ragionevole motivo di ritenere – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti – che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

  1. DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità Giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.